SCHEDA RELATIVA al “REGIME DEI MINIMI”
per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
(aggiornamento del 27 agosto 2014)
Possono usufruire del “regime dei minimi”, fra gli altri, i liberi professionisti che presentano le seguenti condizioni:
- non avere mai svolto prima d’ora l’attività di “agrotecnico professionista” (che si può ritenere sempre presente nei casi di apertura di una nuova P. IVA);
- non acquistare più di 15.000,00 euro di beni strumentali (computer, armadi, scrivanie, ecc.) in totale;
- non essere socio in nessuna “società di persone”, di nessun tipo;
- non fatturare più di 30.000,00 euro all’anno di lavoro professionale.
Chi ha più di 35 anni di età può beneficiare del “regime dei minimi”, rispettando gli anzidetti requisiti, per i primi 5 anni di attività; chi ha meno di 35 anni anche per un tempo più lungo, comunque sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Il “regime dei minimi” è fiscalmente molto favorevole; chi vi aderisce paga solo una imposta sostitutiva del 5% sul reddito netto (entrate - costi); inoltre le fatture saranno emesse senza IVA e senza ritenuta di acconto. Va invece indicato in fattura il contributo integrativo (che per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è pari al 2%) a favore della Cassa di previdenza.
Riguardo a questa ultima, si precisa che vi è l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza “AGROTECNICI/ENPAIA” entro i 30 giorni successivi all’apertura dalla P.IVA (il modulo per l’iscrizione è scaricabile al sito www.enpaia.it); la Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si caratterizza per un contributo obbligatorio molto basso (pari a solo il 10% del reddito netto, con un minimo di 300,00 euro) calcolato esclusivamente sul reddito prodotto dall’attività professionale e per riconoscere una rivalutazione dei contributi previdenziali molto più alta (da +50% al doppio) rispetto alle Casse previdenziali di settore, con l’effetto di generare pensioni significativamente più alte (per ulteriori informazioni a questo riguardo si rimanda al Comunicato Stampa del 21 luglio 2014).
Gli iscritti che lo desiderano possono, volontariamente, pagare una aliquota più alta del 10% (a loro scelta, fino al 26%).
Gli iscritti che lo desiderano possono, volontariamente, pagare una aliquota più alta del 10% (a loro scelta, fino al 26%).
L’apertura di P.IVA è un atto obbligatorio per chiunque intenda svolgere una professione autonoma, ed è semplice e gratuita (la si può fare presso l’Agenzia delle Entrate ovvero rivolgendosi ad un intermediario abilitato, come un Commercialista, un’Associazione di categoria, ecc.).
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati devono indicare, all’atto dell’apertura della P.IVA, il “Codice ATECO” identificativo della categoria, che è: 74.90.12.
Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati devono indicare, all’atto dell’apertura della P.IVA, il “Codice ATECO” identificativo della categoria, che è: 74.90.12.
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Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Roma, Rieti e Viterbo
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